10 Ottobre 2009
amministratore
1.3.2 Importazioni di unità da diporto ai fini IVA e ai fini doganali
Poiché la normativa IVA dichiara applicabile l'imposta sulle importazioni da chiunque effettuate, l'IVA all'importazione è dovuta in linea di principio per tutti i beni introdotti nel Territorio dello Stato che siano originari da Paesi e territori non compresi nel territorio della UE e che non siano già stati ammessi in libera pratica in altro Paese membro della UE. Non sono tuttavia soggette ad imposta le importazioni di beni non imponibili ai fini dell'IVA. Costituiscono in particolare importazioni i beni in ammissione temporanea aventi per oggetto beni destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie non fruiscano o cessino di fruire dell'esenzione totale dei dazi di importazione. Per quanto concerne specificamente il settore nautico, ai fini dell'IVA l'importazione di unità da diporto che siano originarie o che battano bandiera di un Paese fuori della UE è soggetta all'IVA italiana da versare direttamente presso la Dogana di ingresso in base al documento doganale. Naturalmente non costituisce importazione l'ammissione temporanea delle unità da diporto che fruiscono dell'esenzione totale dei dazi di importazione. Non sono soggette all'imposta le importazioni dei beni non imponibili ai fini IVA, in particolare l'importazione di unità da diporto adibite a noleggio e di yacht commerciali. L'imposta si applica sul valore dei beni importati, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno della UE. L'IVA all'importazione, ove dovuta, è accertata, con l'emissione di una bolla doganale per ciascuna importazione dagli Uffici Doganali. Si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. La dichiarazione doganale di importazione deve essere corredata da un apposito modello chiamato DV1 se il valore dei beni importati è superiore a 10.000,00 Euro. Ai fini doganali, all'atto dell'importazione delle unità da diporto sono dovuti i diritti di confine (dazi) come da tabella. Da quanto detto si rileva che le imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario, e le imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo, se abilitati alla navigazione marittima ed adibiti all'esercizio di attività commerciale non dovrebbero essere soggette né ad IVA, né a dazi doganali all'atto dell'importazione. Sulle modalità per l'importazione delle imbarcazioni non soggette ad IVA e a dazi doganali (in particolare per quanto riguarda gli yacht commerciali) si attende l'emanazione di istruzioni ufficiali. L'Agenzia delle Dogane ha precisato che il modello DV1 deve essere presentato anche quando vi è un dazio ad aliquota zero.
