2.3.9 Credito d'imposta per ritenute IRPEF sulle retribuzioni al personale di bordo
Alle imprese armatrici che esercitano
un'attività produttiva di reddito mediante
l'utilizzazione di navi iscritte nel Registro
Internazionale è attribuito un credito
d'imposta in misura corrispondente all'importo
delle ritenute a titolo di acconto
sul reddito delle persone fisiche dovuta
sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo corrisposti al personale di
bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro
Internazionale, da valere ai fini del
versamento delle ritenute stesse.
Ciò significa in sostanza che col credito
d'imposta suddetto viene eliminato l'obbligo
del versamento delle ritenute sul lavoro
dipendente o sul lavoro autonomo per i
compensi corrisposti al personale di bordo.
Tale credito d'imposta è infatti utilizzabile
in sede di versamento delle ritenute alla
fonte operate sui citati redditi di lavoro.
La procedura da seguire per l'utilizzazione
del credito d'imposta è la seguente:
. l'impresa armatrice deve operare le ordinarie
ritenute alla fonte sui redditi
corrisposti al personale imbarcato sulle
navi iscritte nel Registro Internazionale,
registrando un debito verso l'Erario
per il relativo importo;
. l'impresa armatrice deve registrare un
credito verso l'Erario in misura pari alle
ritenute operate;
. tale credito può compensare il debito
verso l'Erario per le ritenute operate e
non è pertanto necessario procedere
ad alcun versamento di ritenute;
. in sede di compilazione del modello
770 deve essere evidenziato il mancato
versamento di ritenute con utilizzo
del relativo credito d'imposta.
Naturalmente l'attribuzione del credito
d'imposta in esame, anche se costituisce
una sopravvenienza attiva, non concorre
a formare il reddito dell'impresa armatrice
ai fini IRES e IRPEF. Per quanto riguarda l'IRAP, ciò è valido limitatamente
ai crediti di imposta maturati
per i lavoratori dipendenti.
Il credito d'imposta va calcolato con riferimento
alle ritenute IRPEF dovute sulle
retribuzioni corrisposte con riferimento al
periodo in cui il personale risultava effettivamente
imbarcato su navi regolarmente
iscritte al Registro Internazionale. Pertanto
il credito d'imposta non spetta con
riferimento all'IRPEF relativa alle retribuzioni
di periodi di paga precedenti alla data
di iscrizione della nave nel suddetto
Registro.
Il trattamento agevolativo sopra indicato
può essere applicato anche alle ritenute
sul TFR purchè esso sia maturato con riferimento
al periodo d'imbarco ed al periodo
in cui la nave risulta essere iscritta nel
Registro Internazionale.
Il credito d'imposta non spetta per le trattenute
ed i versamenti relativi alle addizionali
(regionale e comunale) all'IRPEF.