10 Ottobre 2009
amministratore
3.2.3 Imposte dirette relative al contratto di ormeggio
Ai fini delle imposte dirette i corrispettivi derivanti al concessionario-gestore da un contratto di ormeggio costituiscono ricavi, e quindi componenti positivi di reddito. Essi vanno contabilizzati in base al principio di competenza. Pertanto nell'ipotesi di un contratto di ormeggio pluriennale, anche se il pagamento avvenga in unica soluzione, occorre procedere al risconto della parte riferita ad esercizi futuri in modo da attribuire a ciascun esercizio i ricavi di competenza dello stesso. In tal modo viene ripartito su vari esercizi il ricavo relativo al posto barca. Il concessionario-gestore deve procedere al normale ammortamento dei beni costituenti le opere portuali nonché all'ammortamento finanziario trattandosi di beni devolvibili alla scadenza della concessione. Anche al fine delle imposte dirette trova applicazione la norma antielusiva per le società di comodo con lo stesso meccanismo già esaminato in relazione all'acquisto di unità da diporto. Pertanto se una società che possiede il porto turistico o il posto barca in un certo esercizio sociale ha ricavi effettivi inferiori al 4% del valore di tali immobilizzazioni, si presume, salvo prova contraria, che i redditi per quell'esercizio non possano essere inferiori al 3% del valore delle immobilizzazioni stesse. Naturalmente non torna applicabile alcuna tassazione della rendita fondiaria se si tratta di beni immobili strumentali all'attività commerciale dell'impresa. I ricavi che derivano da tale attività costituiscono componenti positivi di reddito tassabili secondo le norme proprie dell'IRES sul reddito d'impresa.