economia
10 Ottobre 2009 amministratore

2.1.3 Il leasing italiano

Per quanto riguarda il trattamento agli effetti dell'IVA dei contratti di locazione, di locazione finanziaria e di noleggio di unità da diporto occorre tenere conto di un aspetto relativo al presupposto territoriale dell'IVA che di fatto può dar luogo ad una riduzione del carico fiscale sui canoni da pagarsi al conduttore. Le disposizioni di seguito esaminate, anche se riferite soltanto al caso della locazione finanziaria, valgono in realtà anche per la locazione e il noleggio. Il trattamento fiscale in esame, con specifico riferimento alla locazione finanziaria di unità da diporto, è conosciuto con il nome di leasing italiano. In linea di principio, nel caso di una locazione finanziaria di un'unità da diporto (e così pure nel caso di locazione e di noleggio) stipulata tra una società di leasing italiana ed un qualsiasi soggetto italiano o estero, l'IVA si applica solo in relazione all'utilizzo di tale unità entro le acque territoriali dell'Unione Europea. Quando è possibile conoscere con certezza dove avviene l'effettivo utilizzo dell'unità da diporto, il locatore deve applicare l'IVA in proporzione al periodo di permanenza nelle acque territoriali comunitarie rispetto alla durata totale della locazione finanziaria. Di norma tuttavia risulta difficile seguire i movimenti delle unità da diporto per stabilire il periodo da esse trascorso all'interno o all'esterno delle acque territoriali comunitarie. Pertanto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora risulti difficoltoso valutare l'effettiva permanenza dell'unità da diporto fuori delle acque territoriali comunitarie, le società di leasing (o i locatori o noleggiatori), possono procedere ad una determinazione forfetaria di tale permanenza sulla base di percentuali determinate in relazione al modo di propulsione (motore o vela) ed alla lunghezza dell'unità da diporto. Ciò significa che in tale ipotesi l'aliquota IVA applicabile è sempre quella normale (20%), ma vi è una riduzione della base imponibile, cioè dell'importo del canone di leasing su cui essa di applica. Si verifica in tal modo una riduzione del carico effettivo dell'IVA. La forfetizzazione viene indicata nella tabella, che riporta la percentuale del canone soggetta ad IVA nonché il carico fiscale effettivo dell'IVA sui canoni per ciascun tipo di unità da diporto. Per quanto riguarda il riscatto (cioè il corrispettivo per l'acquisto) dell'unità da diporto al termine del contratto di leasing, esso è soggetto ad IVA con aliquota normale del 20% sul suo intero importo. Il cosiddetto leasing italiano risulta essere molto conveniente soprattutto per i privati, siano essi italiani o stranieri. Anche questi ultimi possono beneficiare del trattamento suddetto purchè la società di leasing sia italiana. Da notare infine che l'acquisto diretto di un'unità da diporto non può fruire di alcun abbattimento del carico fiscale IVA. Per quanto riguarda le unità da diporto adibite ad usi commerciali ovvero gli yacht commerciali presi in leasing, la non imponibilità dei canoni agli effetti dell'IVA si applica in relazione alle percentuali sopra indicate mentre la parte eccedente deve considerarsi fuori dal campo d'applicazione dell'IVA italiana per mancanza del presupposto della territorialità.


 
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