economia
10 Ottobre 2009 amministratore

1.3.4 Esportazione di unità da diporto ai fini IVA e doganali

Sotto il profilo strettamente doganale costituisce esportazione l'uscita definitiva dall'ambito territoriale della Unione Europea di merci nazionali o comunitarie a seguito del loro trasporto o spedizione in un Paese terzo. Di regola, qualsiasi merce comunitaria destinata all'esportazione deve essere vincolata ad una specifica procedura. Essa prevede la presentazione in dogana del bene nonché la compilazione di una dichiarazione doganale di esportazione dello stesso. La merce destinata all'esportazione può essere assoggettata a:
. misure di politica commerciale (ad esempio un'autorizzazione per l'esportazione);
. restrizioni (ad esempio divieto di esportazione assoluto o entro limiti determinati);
. riscossione di eventuali dazi all'esportazione.
A partire dal 1° gennaio 1993, come si è detto, gli scambi commerciali all'interno dell'Unione Europea non costituiscono più esportazioni ma vanno considerati alla stregua di spedizioni all'interno di un unico territorio doganale. Ciò non toglie che sussistano tuttora particolari regole di natura fiscale, in relazione all'applicazione dell'IVA e delle accise. Sotto il profilo fiscale, agli effetti dell'IVA, costituiscono cessioni all'esportazioni le fattispecie qualificate come tali dal decreto istitutivo di tale imposta. Tali cessioni costituiscono operazioni non imponibili. Per esse è comunque necessaria l'emissione di una fattura che deve riportare, oltre ai dati normalmente richiesti per tale documento, anche l'annotazione che si tratta di operazione non imponibile con l'indicazione della relativa norma. Sono naturalmente da considerare esportazioni ai fini IVA le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione di beni a cura o a nome dei cedenti ovvero dei loro commissionari fuori del territorio della Unione Europea. Si verifica altresì una cessione all'esportazione ai fini IVA allorché la cessione sia effettuata da un soggetto nazionale (primo cedente) ad un altro soggetto nazionale (secondo cedente) il quale cede a sua volta gli stessi beni al cliente finale fuori della UE, sempre che il trasporto o la spedizione vengano fatti direttamente al cliente finale a nome o a cura del primo cedente (cosiddetta "cessione all'esportazione triangolare" o "triangolazione"). Parimenti si verifica una cessione all'esportazione allorché i beni, prima di essere trasportati o spediti fuori della UE, siano sottoposti per conto dell'acquirente e ad opera del cedente o di terzi a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La cessione all'esportazione può avvenire oltre che con trasporto o spedizione dei beni fuori della UE a cura del cedente, anche con consegna degli stessi all'acquirente non residente il quale deve effettuarne il trasporto o spedizione fuori dal territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna stessa. Non sono soggetti a tale regola le cessioni di beni destinati a dotazione di bordo di imbarcazioni, navi da diporto o yacht commerciali di cui si dirà successivamente. Un altro caso di cessione all'esportazione ai fini IVA si verifica nell'ipotesi di una cessione a soggetti (cosiddetti "esportatori abituali") che, avendo effettuato esportazioni di beni nell'anno solare precedente, si avvalgono della facoltà di chiedere ai loro fornitori o alla dogana di acquistare o importare beni senza pagamento dell'imposta. Tale possibilità di acquisto senza imposta è concessa nei limiti di un importo pari all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione effettuate nell'anno solare precedente (cosiddetto "plafond"). La richiesta di non applicare l'imposta deve essere avanzata dall'esportatore abituale tramite dichiarazione scritta rilasciata sotto la propria responsabilità al proprio fornitore (cosiddetta "dichiarazione d'intento"). A partire dal 1° gennaio 2005 il detto fornitore ha l'obbligo di inviare mensilmente una comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate competente con l'indicazione dei dati relativi a tutte le dichiarazioni di intento pervenute entro il mese precedente. La cessione all'esportazione deve risultare da un'apposita bolletta ovvero da una vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura o su un esemplare del documento di trasporto. La prova dell'avvenuta esportazione, nel caso della cessione all'esportazione triangolare, serve anche a dimostrare che il bene è stato trasportato o spedito a cura o a nome del primo cedente direttamente al cliente finale. Nel caso della cessione all'esportazione con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE a cura dell'acquirente, la data risultante dalla bolletta serve a dimostrare che il trasporto o la spedizione sono avvenuti entro 90 giorni dalla consegna. Tutte le norme IVA sopra indicate valgono pienamente nel settore della nautica. Poiché le unità da diporto sono esse stesse dei mezzi di trasporto è sorto in passato qualche dubbio in merito al requisito del trasporto del bene fuori della UE. In proposito il Ministero delle Finanzeha precisato che l'esportazione di un'imbarcazione deve considerarsi regolarmente avvenuta laddove si sia provveduto alle formalità doganali, sia stata cioè emessa apposita bolletta da parte del competente ufficio doganale, e sia avvenuta l'immatricolazione in un Paese estero. La permanenza dell'imbarcazione in acque territoriali italiane deve in tal caso ritenersi regolare in quanto avvenuta in regime di immissione temporanea, posto che tale regime è consentito senza necessità di emissione di documenti doganali o di pagamento di diritti.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF
Login Area

Newsletter

Iscriviti gratis riceverai così le notizie di ItaliaDonna via e-mail:
News Ricette



Chiudi