economia
10 Ottobre 2009 amministratore

2.2.3 Regime IVA per acquisto di unità da diporto per noleggio e operazioni accessorie

Sulla base degli stessi presupposti e criteri sopra indicati, anche la cessione di unità da diporto destinate all'attività di noleggio (e non anche di locazione) dovrebbe costituire una operazione non imponibile ai fini IVA in quanto rientrante nella stessa norma di non applicabilità dell'imposta stabilita per il rifornimento di carburante. Per entrambe le posizioni espresse è opportuno attendere una conferma dall'Amministrazione finanziaria. Non sono inoltre imponibili ai fini dell'IVA, sempre che siano attinenti ad unità da diporto destinate all'attività di noleggio, le seguenti operazioni:
. le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio;
. le cessioni di beni destinati a dotazione di bordo;
. le forniture destinate a provviste di bordo cioè al rifornimento (comprese le somministrazioni di alimenti e bevande a bordo) ed al vettovagliamento;
. le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione;
. le prestazioni di modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento e arredamento.
La detta non imponibilità si applica quindi anche ai canoni di leasing ed al corrispettivo per il riscatto al termine del contratto di leasing. La cessione di unità da diporto per noleggio e l'effettuazione dei servizi ad esse relative richiedono comunque da parte del cedente o del prestatore di servizi l'emissione di una fattura che deve riportare il titolo e la norma di non imponibilità.

 
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