tempolibero
10 Ottobre 2009 amministratore

Come si deve custodire un gatto? E se scappa?

L’articolo 672 del Codice penale, depenalizzato ma sempre valido, punisce l’omessa custodia e malgoverno di animali: “1. Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con l’ammenda fino a 250 euro. Alla stessa pena soggiace: (…) 2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone”.

L’articolo 2052 del Codice civile prescrive che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

In tutto il territorio del Lazio vige la Legge regionale 21 ottobre 1997, n.34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” che all’articolo 19 recita:
“1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento (…).
3. È fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all’igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonchè pregiudizio agli animali stessi”. La sanzione prevista per i contravventori, articolo 24 comma 5, va da 1.54,93 a 1.549,37 euro.


Secondo l’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.2.2003 che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni 6 febbraio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 3 marzo 2003, “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell’animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata; b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico; c) consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico; d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; e) garantire la tutela di terzi da aggressioni; f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali”.



 
Joomla SEO powered by JoomSEF
Login Area

Newsletter

Iscriviti gratis riceverai così le notizie di ItaliaDonna via e-mail:
News Ricette



Chiudi