Cos’è una colonia felina? Da chi è curata?
Una colonia felina è costituita da un gruppo più o meno
numeroso di gatti (ne bastano anche due) che vivono in un
determinato territorio.
La colonia felina è stata riconosciuta/ufficializzata dalla
legge nazionale 14 agosto 1991 n.281 “Legge quadro in materia
di animali di affezione e prevenzione del randagismo” (commi 10
e 11 dell’articolo 1) e della conseguente legge regionale del Lazio
n.34 del 21 ottobre 1997 ed in base a questa normativa, articolo
11 comma 3,“le associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali possono, in accordo con le aziende USL
competenti, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato
di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza”.
Questa gestione viene operata anche da singole persone che,
nella pratica, ottengono anch’esse la sterilizzazione gratuita dei gatti
liberi ad opera del Servizio Veterinario Azienda Usl.
Colonie condominiali
La legge regionale n.34 del 1997 riconosce al gatto il diritto
al territorio formulando un espresso divieto di spostamento
dei soggetti dal loro habitat (articolo 11), intendendo
per habitat il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo
e protezione, identificando con questo termine aree sia pubbliche
che private. Pertanto la permanenza dei gatti nelle aree
condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, aree ospedaliere
(in queste ultime vi sono esperienze positive come presso

S. Eugenio, Forlanini, San Camillo, Gemelli, San Giovanni, fra gli altri) è da considerare assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; d’altro canto, al fine di escludere ogni sorta di disturbo per i condomini, la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell’igiene dei luoghi. È comunque consentito lasciare una ciotola per l’acqua, soprattutto nel periodo estivo (a Roma è previsto un accordo con l’Ama affinché gli appositi contenitori non vengano rimossi dagli operatori). La presenza di persone che si occupano dei gatti è quindi garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.
QUI VIVE
UNA COLONIA FELINA PROTETTA Si fa presente a tutti i cittadini che ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n.34/97, dell’articolo 2 della legge nazionale n.281/91 dei nuovi articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale, i gatti sono protetti. Il loro maltrattamento è perseguito penalmente anche con la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 euro a 15.000 euro mentre l’uccisione è punita con la reclusione da tre a diciotto mesi. È vietato allontanarli dai luoghi nei quali trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione. Ai cittadini è consentito nutrire e curare i gatti nel rispetto delle regole igieniche. È consentito lasciare stabilmente solo un piccolo contenitore dell’acqua mentre dopo i pasti dovranno essere rimossi i contenitori del cibo. |