Allevatori e venditori, quali i loro obblighi?
L’articolo 20 comma 3 della Legge regionale 21 ottobre 1997,
n.34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del
randagismo” prevede che “gli animali possono essere venduti
soltanto previa certificazione di buona salute attestante che
il soggetto non presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive
trasmissibili ed è esente da malattie infettive trasmissibili, rilasciata
dal servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio
o da medici veterinari liberi professionisti della provincia autorizzati
dalla stessa azienda USL. La validità del certificato è di due giorni
dal rilascio”. Per i contravventori, articolo 24 comma 5, si applica
“la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa
tra un minimo di 154,93 ed un massimo di 1549,37 euro”.
La compravendita di una cosa (a ciò dobbiamo purtroppo rifarci
ancora in tema di animali) è un contratto che si completa prima
ancora del trasferimento o consegna della cosa stessa, ai sensi
dell’articolo 812 del Codice civile.
Secondo l’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 28 febbraio 2003 che ha recepito l’Accordo Stato-
Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pettherapy
del 6 febbraio 2003, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all’autorizzazione
di cui all’art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, anche le attività di commercio, di cui all’art.
1, comma 2, lettera c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno,
alcuni requisiti fra i quali: “e) il possesso per la persona responsabile,
delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata
formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore
degli animali da compagnia; f) i locali e le attrezzature utilizzate per
l’attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti
dalle Autorità sanitarie dell’Azienda Sanitaria locale che ha effettuato
il sopralluogo; g) l’aggiornamento da parte dell’azienda dei registri
di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa
l’annotazione della loro provenienza e destinazione”.
L’articolo 6 dello stesso Dpcm dispone inoltre che “le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione
a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore
a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione
a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura
vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali”.
dello stesso anno.
A Roma il Regolamento Comunale, articolo 16 comma 1, vieta
qualsiasi fiera, mostra, esposizione, concorso ad eccezione di quelle
senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio Diritti
Animali. L’importazione di gatti in Italia è ammessa purchè gli
animali “siano scortati da certificati di origine e di sanità portanti
l’attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato,
che gli animali provengono da località nella quale non si sono verificati
casi rabbia da almeno sei mesi. Devono inoltre subire, con esito
favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all’aeroporto” ai sensi
dell’articolo 52 del Dpr 320 del 1954 “Regolamento di Polizia
Veterinaria”. È evidente che per motivi etici è comunque
preferibile prendere un gatto in adozione da una colonia
felina – solo tramite la/il responsabile – dove è in sovrannumero
e non acquistarlo.