tempolibero
10 Ottobre 2009 amministratore

Allevatori e venditori, quali i loro obblighi?

L’articolo 20 comma 3 della Legge regionale 21 ottobre 1997, n.34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” prevede che “gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili ed è esente da malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della provincia autorizzati dalla stessa azienda USL. La validità del certificato è di due giorni dal rilascio”. Per i contravventori, articolo 24 comma 5, si applica “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 154,93 ed un massimo di 1549,37 euro”.

La compravendita di una cosa (a ciò dobbiamo purtroppo rifarci ancora in tema di animali) è un contratto che si completa prima ancora del trasferimento o consegna della cosa stessa, ai sensi dell’articolo 812 del Codice civile.

Secondo l’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 che ha recepito l’Accordo Stato- Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pettherapy del 6 febbraio 2003, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all’autorizzazione di cui all’art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, anche le attività di commercio, di cui all’art.

1, comma 2, lettera c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, alcuni requisiti fra i quali: “e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia; f) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie dell’Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo; g) l’aggiornamento da parte dell’azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l’annotazione della loro provenienza e destinazione”.

L’articolo 6 dello stesso Dpcm dispone inoltre che “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali”. dello stesso anno.

A Roma il Regolamento Comunale, articolo 16 comma 1, vieta qualsiasi fiera, mostra, esposizione, concorso ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio Diritti Animali. L’importazione di gatti in Italia è ammessa purchè gli animali “siano scortati da certificati di origine e di sanità portanti l’attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato, che gli animali provengono da località nella quale non si sono verificati casi rabbia da almeno sei mesi. Devono inoltre subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all’aeroporto” ai sensi dell’articolo 52 del Dpr 320 del 1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”. È evidente che per motivi etici è comunque preferibile prendere un gatto in adozione da una colonia felina – solo tramite la/il responsabile – dove è in sovrannumero e non acquistarlo.

 
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