Guinzaglio e/o museruola?
In tutta Italia per condurre un cane in luoghi pubblici
o aperti al pubblico come vie, parchi, negozi e sui mezzi
di trasporto pubblico, si deve rispettare l’articolo 83 del Decreto
del Presidente della Repubblica n.320 dell’8 febbraio 1954
“Regolamento di Polizia veterinaria”, che seppure formalmente
solo ai fini della prevenzione della rabbia, prevede che il Sindaco
debba prescrivere fra l’altro “c) l’obbligo di idonea museruola
per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano
nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico (quindi
il guinzaglio oppure la museruola, ndr);

d) l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti
nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani
da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché
non aperti al pubblico (…)”. Sanzione prevista per i trasgressori
secondo la legge 2 giugno 1988 n.1218: infrazione amministrativa
da 258,23 a 1291,14 euro, oblazione 430,36 euro.
L’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 settembre 2003
“Tutela dell’incolumità pubblica dal rischio
di aggressioni da parte di cani potenzialmente
pericolosi”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12
settembre seguente, prevede all’articolo 2 che “I proprietari e
i detentori dei cani di cui all’articolo 1 (vedi elenco a pagina 36),
quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico
debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola,
previsti dall’art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento
di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320”.
Si tratta quindi di una estensione dell’obbligo di contestuale
uso dei due strumenti di contenzione. Ma ciò solo
per le razze indicate nell’elenco di pagina 36. Si tratta di una lista che ha destato molte critiche sia
per alcuni inserimenti inaspettati che per alcune immotivate
esclusioni oltre alla non menzione dei meticci derivanti
da una o più razze elencate.
Lista razze con obbligo di museruola
Il Ministro della Salute Sirchia ha promesso una modifica
di questa lista che al momento, nonostante il parere
motivato del Consiglio Superiore di Sanità che ha attestato
il 17 ottobre scorso – fra l’altro – che non esistono razze
pericolose in quanto tali, non è stata ancora praticata.
Per i contravventori, quindi, si dovrebbe applicare
l’articolo 650 del Codice penale: “Chiunque non osserva
un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione
di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico
o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino
a 207 euro”, anche se ciò è stato messo in discussione
dalla nota del 22 settembre 2003 a firma del Procuratore
della Repubblica di Roma Salvatore Vecchione nella quale
la contestatissima Ordinanza Ministeriale viene definita da
un punto di vista giuridico una semplice “raccomandazione”
priva di sanzione.
di Gianluca Felicetti
Esperto di questioni legali del sito www.animalieanimali.it