tempolibero
10 Ottobre 2009 amministratore

Guinzaglio e/o museruola?

In tutta Italia per condurre un cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico come vie, parchi, negozi e sui mezzi di trasporto pubblico, si deve rispettare l’articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n.320 dell’8 febbraio 1954 “Regolamento di Polizia veterinaria”, che seppure formalmente solo ai fini della prevenzione della rabbia, prevede che il Sindaco debba prescrivere fra l’altro “c) l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico (quindi il guinzaglio oppure la museruola, ndr);
guinzaglio e museruola
d) l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico (…)”. Sanzione prevista per i trasgressori secondo la legge 2 giugno 1988 n.1218: infrazione amministrativa da 258,23 a 1291,14 euro, oblazione 430,36 euro.

L’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 settembre 2003 “Tutela dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre seguente, prevede all’articolo 2 che “I proprietari e i detentori dei cani di cui all’articolo 1 (vedi elenco a pagina 36), quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall’art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320”.

Si tratta quindi di una estensione dell’obbligo di contestuale uso dei due strumenti di contenzione. Ma ciò solo per le razze indicate nell’elenco di pagina 36. Si tratta di una lista che ha destato molte critiche sia per alcuni inserimenti inaspettati che per alcune immotivate esclusioni oltre alla non menzione dei meticci derivanti da una o più razze elencate.

Lista razze con obbligo di museruola

Il Ministro della Salute Sirchia ha promesso una modifica di questa lista che al momento, nonostante il parere motivato del Consiglio Superiore di Sanità che ha attestato il 17 ottobre scorso – fra l’altro – che non esistono razze pericolose in quanto tali, non è stata ancora praticata.

museruola cane Per i contravventori, quindi, si dovrebbe applicare l’articolo 650 del Codice penale: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 207 euro”, anche se ciò è stato messo in discussione dalla nota del 22 settembre 2003 a firma del Procuratore della Repubblica di Roma Salvatore Vecchione nella quale la contestatissima Ordinanza Ministeriale viene definita da un punto di vista giuridico una semplice “raccomandazione” priva di sanzione. di Gianluca Felicetti
Esperto di questioni legali del sito www.animalieanimali.it




 
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