Cani in auto o sul balcone,
Dovrebbe essere l’eccezione e non la regola del
mantenimento del cane: non lasciate mai solo il cane
in auto, e per tanto tempo e soprattutto mai sotto il sole
o nei periodi caldi. Attenzione all’altezza della ringhiera del balcone ed alla recinzione che non permetta di essere
scavalcata o di scavarvi sotto. Evitate piante e fiori
velenosi per il cane come tasso, oleandro, colchico
e aquilegia. Lasciate sempre disponibile una ciotola d’acqua.
Evitate di lasciare il cane legato fuori dai negozi e supermercati se non potete controllarlo a vista.
Per le modalità di trasporto in auto anche dopo il varo
della Legge 1 agosto 2003 n.214 vige il comma 6
dell’articolo 169 del Codice della Strada, titolo V “Norme
di comportamento”,Trasporto di persone, animali e oggetti
sui veicoli a motore: “Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a
norma dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria, per
il trasporto a fini commerciali, ndr) è vietato il trasporto
di animali domestici in numero superiore a uno e comunque
in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.
È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in
numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia
o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida
appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo
che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri” (ex
ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione
Civile Trasporti in Concessione, attenzione al bollino posto alla
vendita come quello dei caschi regolari, ndr).
Per un solo cane, quindi, nessuna rete divisoria, basta porlo
sul sedile o vano posteriore.
Chi contravviene a questo comma 6 incappa espressamente
nella previsione del successivo comma 10 che prevede
“il pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10”
ed un punto di penalità che si raddoppia – come tutte le
perdite di punti – per chi ha la patente da meno di tre anni,
conseguita successivamente alla data del 1° ottobre 2003.
Sui mezzi a due ruote, articolo 170 del Codice della Strada,
è permesso il trasporto di animali purchè custoditi in apposita
gabbia o contenitore che non sporga tanto lateralmente
o longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo, ovvero
impediscano o limitino la visibilità del conducente.
No, quindi, al cagnolino posto quasi “a cavallo”
del ciclomotore, come qualche volta succede di vedere,
né tantomeno di corsa al seguito del “tutore” con
strangolamenti già verificatisi. È in pericolo la sicurezza di umano
con casco ed animale, senza.
di Gianluca Felicetti
Esperto di questioni legali del sito www.animalieanimali.it