Devo iscrivere e quando il cane ’anagrafe canina?
È obbligatoria l’iscrizione all’anagrafe canina di tutti i
cani presso il Servizio veterinario dell’Azienda USL competente
per territorio e la relativa apposizione del tatuaggio.
Il microchip è obbligatorio in tutta Italia dal 1o
gennaio 2005 per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni già
citato. Mettete comunque una medaglietta al collare con
i vostri recapiti telefonici: in caso di smarrimento è il mezzo più
concreto per riavere il cane assieme all’affissione in zona di
fotocopie con foto del cane e numero telefonico da chiamare,
andate nei canili e nei rifugi per controllare se sia stato
recuperato.
L’articolo12 della Legge regionale n.34 del 1997 prevede che
“l’iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine
di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del
possesso o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere
denunciato lo smarrimento o la morte dell’animale entro
quindici giorni dall’evento. I soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi del
comma 1 sono tenuti a comunicare l’eventuale cambio di
residenza entro trenta giorni al massimo”. Secondo l’articolo 14
“va segnalato tempestivamente qualsiasi mutamento della titolarità
della proprietà o nella detenzione (quindici giorni), lo smarrimento
o la morte dell’animale”.
Le relative sanzioni sono previste dal successivo articolo 24:
”2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina
di cui all’articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma compresa tra un minimo di 77,46
ed un massimo di 154,93 euro. Chiunque avendo iscritto il cane
all’anagrafe canina di cui all’articolo 12 omette di sottoporlo
al tatuaggio di cui all’articolo 13 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un
minimo di 77,46 ed un massimo di 154,93 euro”.
Idem per le violazioni dell’articolo 14.
In più, in base alla recente legge regionale n.33 del 2003, tutti
i cani del Lazio appartenenti alle razze pitbull,
staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, bullmastiff,
dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brasileiro, cane corso
e loro incroci, nonché i cani “che abbiano morso
o commesso aggressioni nei confronti di persone
tali da provocare lesioni e tali da richiedere intervento
sanitario, medico o chirurgico” dovevano essere iscritti ad un registro speciale, depositato nelle Aziende Usl,
e contrassegnati sotto la vigilanza del Servizio veterinario
dell’Azienda Usl con microchip alla base dell’orecchio
entro il 21 gennaio 2004.
Altre scadenze previste da questa speciale iscrizione:
entro 60 giorni dalla nascita, entro 15 giorni dall’acquisizione
del possesso o della detenzione. Per chi omette l’iscrizione,
la sanzione è di 1.549,37 euro.
Devo fare un corso d’informazione
con il cane? E avere un “patentino”?
I proprietari di cani delle razze identificate dalla legge
regionale n.33 del 2003 (vedi elenco a pagina 51) e loro
incroci, o morsicatori a prescindere dalla razza,
dal 21 ottobre 2004 dovranno frequentare appositi corsi
di informazione organizzati dai Servizi veterinari Usl, così
come i cani – che andranno sottoposti a visita annuale
comportamentale – dovranno partecipare ad un ciclo
di addestramento con rilascio di un apposito “patentino”.
Sanzione per chi non fa il corso: amministrativa, da 51,64 a
209,87 euro che raddoppiano se non lo si fa fare nemmeno
al cane. Sono esclusi da questo obbligo i cani che hanno
morsicato difendendo la proprietà privata o il proprietario
o il detentore oppure che hanno reagito a maltrattamenti.
La visita veterinaria comportamentale presso l’Azienda Usl solo
per questi cani, dovrà essere ripetuta, ai sensi dell’articolo 3
comma 1, ogni dodici mesi: sanzione da 129.11 a 774,68 euro
per i contravventori.
di Gianluca Felicetti
Esperto di questioni legali del sito www.animalieanimali.it