Abbandono cani: le sanzioni
10 Ottobre 2009 amministratore

L’abbandono di un cane è sanzionato?

L’abbandono di un cane è sanzionato dall’articolo 727 del Codice penale con una pena pecuniaria da 1.032 a 5.164 euro, pena che aumenta in caso di morte dell’animale e con pubblicazione della sentenza. Un Disegno di Legge in itinere in Parlamento, se approvato in via definitiva, prevede anche l’arresto fino ad un anno per questa condotta.
L’abbandono deve essere denunciato a qualsiasi organo di Polizia. Un facsimile di esposto-denuncia è disponibile su www.animalieanimali.it/forzedellordine.asp



Cosa devo fare se trovo un cane vagante?

Avvicinatelo con cautela, controllate se ha la medaglietta e/o il tatuaggio sulla coscia destra. In caso di mancanza di dati, chi trova un cane vagante, ai sensi della Legge nazionale n.281 del 1991 sulla tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, deve denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia o al Servizio Veterinario della Azienda USL (quest’ultimo ha una reperibilità 24 ore su 24 compresi giorni festivi – basta chiamare il 118 – ed è obbligato ad intervenire). Questa certifica la “condizione di cane vagante ritrovato”; in tal caso si esclude anche l’illecito di eventuale appropriazione indebita, la sussistenza dell’effettivo abbandono da parte del proprietario, o la fuga dell’animale o lo smarrimento dello stesso e si solleva il cittadino da qualsiasi responsabilità. Il cane vagante ritrovato deve essere consegnato con il verbale della Pubblica Autorità, solo al Sindaco territorialmente responsabile (ex articoli del Codice civile 927 “Cose ritrovate. Chi trova una cosa mobile (l’animale è considerato tale, ndr) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento” e 931 “Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore”) tramite un canile, una struttura pubblica o privata convenzionata con Enti locali, quasi come fosse (ed in base all’articolo 812 del Codice Civile lo è, purtroppo, come bene mobile) un “oggetto” smarrito.

Sarà quindi la struttura, in assenza di posto o prendendo atto della volontà esplicita di chi ritrova il cane, a predisporre un affidamento provvisorio in attesa delle indagini sull’abbandono/smarrimento. Chi consegna il cane ad una struttura pubblica non accompagnato da regolare denuncia ne diventa automaticamente il nuovo “proprietario” e deve pagare tutte le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura stessa, proprio in virtù del fatto che è considerato – solo in questo caso – il detentore responsabile a tutti gli effetti.



E se trovo un cane ferito?
Presso ogni canile pubblico, in base alla Legge nazionale 281 del 1991, deve essere attivo un servizio di pronto soccorso per animali randagi.
I servizi veterinari delle Aziende USL forniscono una reperibilità anche notturna e festiva – anche tramite il numero 118 – e sono obbligati ad intervenire per il ritiro dell’animale non di proprietà in base all’articolo 3, comma 3) lettera b) della Legge regionale n.34 del 1997.

di Gianluca Felicetti
Esperto di questioni legali del sito www.animalieanimali.it

 
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