L’abbandono di un cane è sanzionato?
L’abbandono di un cane è sanzionato dall’articolo
727 del Codice penale con una pena pecuniaria da
1.032 a 5.164 euro, pena che aumenta in caso di morte
dell’animale e con pubblicazione della sentenza.
Un Disegno di Legge in itinere in Parlamento, se approvato
in via definitiva, prevede anche l’arresto fino ad un anno
per questa condotta.
L’abbandono deve essere denunciato a qualsiasi organo
di Polizia. Un facsimile di esposto-denuncia è disponibile su
www.animalieanimali.it/forzedellordine.asp
Cosa devo fare
se trovo un cane vagante?
Avvicinatelo con cautela, controllate se ha la medaglietta e/o il tatuaggio sulla coscia destra. In caso di mancanza di dati,
chi trova un cane vagante, ai sensi della Legge nazionale n.281
del 1991 sulla tutela degli animali d’affezione e la prevenzione
del randagismo, deve denunciarne il ritrovamento presso
una forza di Polizia o al Servizio Veterinario della
Azienda USL (quest’ultimo ha una reperibilità 24 ore su 24
compresi giorni festivi – basta chiamare il 118 – ed è obbligato
ad intervenire). Questa certifica la “condizione di cane vagante
ritrovato”; in tal caso si esclude anche l’illecito di eventuale
appropriazione indebita, la sussistenza dell’effettivo abbandono
da parte del proprietario, o la fuga dell’animale o lo
smarrimento dello stesso e si solleva il cittadino da qualsiasi
responsabilità.
Il cane vagante ritrovato deve essere consegnato con il verbale della Pubblica Autorità, solo al Sindaco
territorialmente responsabile (ex articoli del Codice civile 927
“Cose ritrovate. Chi trova una cosa mobile (l’animale è
considerato tale, ndr) deve restituirla al proprietario, e, se non
lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo
in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”
e 931 “Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927
e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze,
il possessore e il detentore”) tramite un canile, una struttura
pubblica o privata convenzionata con Enti locali, quasi come
fosse (ed in base all’articolo 812 del Codice Civile lo è,
purtroppo, come bene mobile) un “oggetto” smarrito.
Sarà quindi la struttura, in assenza di posto o prendendo atto
della volontà esplicita di chi ritrova il cane, a predisporre
un affidamento provvisorio in attesa delle indagini
sull’abbandono/smarrimento. Chi consegna il cane ad una
struttura pubblica non accompagnato da regolare
denuncia ne diventa automaticamente il nuovo
“proprietario” e deve pagare tutte le spese sanitarie
e di mantenimento presso la struttura stessa, proprio in virtù
del fatto che è considerato – solo in questo caso – il detentore
responsabile a tutti gli effetti.
E se trovo un cane ferito?
Presso ogni canile pubblico, in base alla Legge nazionale
281 del 1991, deve essere attivo un servizio di pronto
soccorso per animali randagi.
I servizi veterinari delle
Aziende USL forniscono una reperibilità anche notturna
e festiva – anche tramite il numero 118 – e sono obbligati
ad intervenire per il ritiro dell’animale non di proprietà in base
all’articolo 3, comma 3) lettera b) della Legge regionale n.34
del 1997.
di Gianluca Felicetti
Esperto di questioni legali del sito www.animalieanimali.it