economia
10 Ottobre 2009 amministratore

REGIME FORFETARIO

La legge n. 662/96 ha introdotto un particolare regime di contabilità semplificata e di determinazione forfetaria dell'Iva e del reddito d'impresa o di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".
Il regime forfetario, salvo che non si scelga il regime ordinario o semplificato, è obbligatorio per le ditte individuali che, nell'anno solare precedente, presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
. volume d'affari non superiore a 10.329,14 euro, ragguagliato ad anno, compresi i corrispettivi e i compensi non rilevanti ai fini dell'Iva;
. costo complessivo dei beni strumentali (anche in leasing), al netto degli ammortamenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a 10.329,14 euro;
. non hanno compiuto alcuna cessione all'esportazione;
. non hanno corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori fissi (esclusi gli occasionali) per importi complessivi superiori al 70% del volume d'affari di cui sopra (tenendo conto anche dei
contributi previdenziali e assistenziali).

Adempimenti contabili
Per i contribuenti in regime forfetario sono previsti i seguenti adempimenti (semplificati):
. emissione (solo su richiesta del cliente) e conservazione delle fatture o, se ne è previsto l'obbligo, emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
. obbligo di richiedere e conservare la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria,senza che la stessa debba essere annotata sul registro Iva acquisti (che, quindi, non è obbligatorio);
. annotazione, entro il 15 del mese successivo, dell'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni imponibili Iva effettuate in ciascun mese; la registrazione si esegue nei registri delle fatture o dei corrispettivi ovvero in apposito prospetto, che li sostituisce, conforme al modello approvato con D.M. 12 febbraio 1997.

Come si determina il reddito
Ai fini delle imposte sui redditi, il reddito imponibile si determina forfetariamente e in relazione all'attività prevalente, applicando, sul volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini Iva, una percentuale pari al:
. 75%, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
. 61% per le imprese esercenti altre attività;
. 78% per gli artisti e professionisti.

Per quanto riguarda l'Iva, invece, l'imposta è determinata forfetariamente, sull'attività prevalente, applicando, sull'imposta corrispondente alle operazioni imponibili, una percentuale pari al:
. 73%, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
. 60% per le imprese esercenti altre attività;
. 84% per gli artisti e professionisti.


>REGIME SOSTITUTIVO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
Si tratta del regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 388/2000 (la legge Finanziaria per il 2001) e rivolto alle ditte individuali e imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale.
Esso prevede, principalmente, una tassazione ridotta che si realizza attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 10% del reddito prodotto.
A tale regime fiscale è stato dedicato un apposito capitolo (Cap. VII) della presente guida, cui si rinvia per conoscere maggiori dettagli.


 
Joomla SEO powered by JoomSEF
Login Area

Newsletter

Iscriviti gratis riceverai così le notizie di ItaliaDonna via e-mail:
News Ricette



Chiudi