VII. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ
Per incoraggiare le nuove iniziative produttive, la Finanziaria per il 2001 (art. 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000) ha previsto, in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo, uno specifico regime fiscale agevolato.
Esso è applicabile per il primo periodo d'imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.
SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI RICHIESTE
Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:
a) il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
b) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l'adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale;
c) l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;
d) è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
- per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro;
- per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
| Casi particolari: in caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d'imposta. La somma dei ricavi o dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti. Qualora un contribuente subentri in un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i limiti dei compensi e dei ricavi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si subentra. |
e) occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.