OPZIONE PER IL REGIME CONTABILE
Nella richiesta del numero di partita Iva, il contribuente che inizia una nuova attività non ha l'obbligo di indicare anche l'opzione per il regime contabile scelto. Infatti, la validità dell'opzione è basata sul comportamento del contribuente.
Tuttavia, le opzioni vanno comunicate nella prima dichiarazione Iva annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Se il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, deve comunicare l'opzione o la revoca del regime contabile nel modello di dichiarazione dei redditi (Modello Unico), allegando allo stesso l'apposito quadro per le comunicazioni delle opzioni e revoche contenuto nella modulistica della dichiarazione annuale Iva.
In caso di mancata comunicazione, pur restando valida la scelta del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.
Per i principali regimi contabili si rinvia al Capitolo V.
I PRIMI ADEMPIMENTI |
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| imprese individuali | eventuali permessi comunali, sanitari, ecc. |
| comunicazione Camera di Commercio | |
| iscrizione albo artigiani (per le attività artigianali) | |
| comunicazione all'Inps | |
| comunicazione Inail (per le attività soggette) | |
| apertura Partita Iva | |
| società di persone | eventuali permessi comunali, sanitari, ecc. |
| costituzione dal notaio, che autentica le firme e la iscrive nel Registro Imprese | |
| comunicazione di inizio attività alla Camera di Commercio | |
| iscrizione albo artigiani (per le attività artigianali) | |
| comunicazione all'Inps e all'Inail (per le attività soggette) | |
| apertura Partita Iva | |