economia
10 Ottobre 2009 amministratore

VI. I PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI

In questo capitolo si propone una sintesi sui fondamentali obblighi fiscali che deve adempiere chi esercita
un'attività e sui principali documenti previsti ai fini dell'imposizione diretta (Irpef) ed indiretta (in particolar modo, l'Iva).


IVA
L'Iva è l'imposta (disciplinata dal D.P.R. 633/72) che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi eseguite in Italia da tutti i titolari di partita Iva, per i quali, comunque, è "neutra", nel senso che non rappresenta né un costo né un ricavo. Di fatto, è pagata dal consumatore finale.

Essa si determina sottraendo l'Iva pagata ai fornitori per l'acquisto di beni e servizi (Iva a credito) da quella incassata dalla vendita dei prodotti o dalle prestazioni dei servizi eseguite (Iva a debito).

L'aliquota ordinaria dell'imposta è del 20%; tuttavia la legge prevede per alcuni beni e servizi anche delle aliquote ridotte pari al 4% (come, ad esempio, latte fresco, frutta, giornali, libri e periodici, somministrazione alimenti e bevande nelle mense di aziende o attraverso distributori automatici) o al 10% (ad esempio, latte conservato, uova, agrumi, acqua e birra, prodotti di pasticceria, energia elettrica e gas per uso domestico, medicinali, somministrazione di alimenti e bevande in esercizi pubblici).

a) OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Le principali operazioni rientranti nel campo d'applicazione dell'Iva, che devono essere documentate da chi esercita un'attività, si distinguono in:
. operazioni imponibili, cioè quelle su cui si applica l'imposta con aliquota variabile (4%, 10%, e 20%);
. operazioni non imponibili, su cui non si calcola l'Iva ma che sono lo stesso soggette agli altri obblighi formali. Si tratta generalmente:
- di esportazioni, cioè cessioni verso paesi non appartenenti alla Comunità europea;
- di operazioni assimilate all'esportazione (ad esempio, la vendita di navi destinate ad attività commerciali e di pesca);
- di servizi internazionali, come i trasporti di persone eseguiti parte in Italia e parte all'estero o i trasporti relativi a beni in esportazione;
. operazioni esenti, su cui non si applica l'Iva, ma soggette generalmente agli altri obblighi formali; si tratta di operazioni espressamente elencate dalla legge (art. 10 del D.P.R. 633/72), tra cui, ad esempio
- gli affitti di fabbricati e di terreni;
- le operazioni di assicurazione;
- le cessioni fatte ad enti pubblici, ad associazioni o fondazioni aventi finalità di assistenza e beneficenza, alle Onlus;
- le scommesse, il lotto e le altre lotterie nazionali;
- il trasporto urbano delle persone.

Le suddette operazioni vanno documentate, in relazione all'attività svolta, attraverso:
. la fattura;
. lo scontrino fiscale;
. la ricevuta fiscale;
. i documenti di trasporto.

Generalmente, per ogni operazione soggetta ad Iva, si deve emettere la fattura. Solo per alcune attività,
ad esempio per i commercianti al minuto, ristoranti, bar, artigiani, o per particolari operazioni elencate
dalla legge, è prevista l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (a meno che la fattura non
sia richiesta dal cliente). Fattura
La fattura va emessa lo stesso giorno in cui l'operazione è effettuata (vale a dire: al momento della consegna per le cessioni di beni mobili, al pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, al momento della stipulazione dell'atto notarile per le cessioni di beni immobili).

Solo con riferimento alle cessioni di beni mobili, la cui consegna risulti da un documento di trasporto (D.D.T.), si può emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello della consegna.

Tale fattura dovrà riepilogare le cessioni effettuate nel mese precedente.
La fattura è generalmente emessa in due esemplari, uno dei quali è consegnato al cliente, e deve contenere:
. la data di emissione e il numero progressivo della fattura;
. dati identificativi di chi emette la fattura e del cliente;
. la natura, la quantità e la qualità dei beni ceduti e dei servizi erogati;
. l'aliquota Iva applicata e l'ammontare dell'imposta distinta per aliquota;
. norma e titolo di inapplicabilità per le operazioni non imponibili Iva o esenti;
. data e numero del documento di trasporto in caso di fatture differite. Scontrino fiscale
Lo scontrino fiscale deve essere emesso utilizzando appositi registratori di cassa (previsti dalla legge ed installati da un tecnico autorizzato). Esso deve riportare:
. ragione sociale ovvero cognome e nome del soggetto che lo emette;
. partita Iva e ubicazione dell'esercizio;
. corrispettivo comprensivo di Iva ed eventuali sconti;
. data, ora di emissione e numero progressivo;
. numero di matricola dell'apparecchio e logotipo fiscale.
Alla fine della giornata il contribuente deve stampare lo scontrino di chiusura giornaliera che riporta sia il totale dei corrispettivi del giorno sia l'ammontare cumulativo dei totali giornalieri precedenti. Ricevuta fiscale
La ricevuta fiscale va emessa in duplice copia al momento di ultimazione della prestazione (anche se il corrispettivo non è pagato) riportando i seguenti dati:
. numerazione progressiva attribuita dalla tipografia;
. data di emissione;
. ragione sociale, partita Iva, indirizzo del luogo di esercizio dell'attività e indirizzo del luogo in cui sono conservate le ricevute fiscali;
. natura, qualità e quantità dei beni venduti e dei servizi prestati;
. ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi di Iva. Documento di trasporto (D.D.T.)
Il D.D.T. va emesso in forma libera in almeno due copie. Deve contenere il numero progressivo attribuito, la data, i dati identificativi del cedente, dell'acquirente e dell'eventuale impresa incaricata del trasporto, la descrizione dei beni trasportati (natura, qualità, quantità) e l'eventuale causale del trasporto (quando non si tratta di vendita).

Il D.D.T., non dovendo necessariamente accompagnare i beni ceduti, può essere anche spedito.
L'obbligo di emettere tale documento sussiste nel caso della fatturazione differita ed è utilizzabile anche per il trasferimento di beni a titolo non traslativo (in lavorazione, deposito, comodato, ecc.).
Si ricorda che per alcune tipologie di merci è ancora obbligatoria l'emissione della bolla di accompagnamento (tabacchi, fiammiferi, prodotti soggetti ad accise e imposte di consumo).

Le recenti novità in materia di fatturazione
(Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 52)
- chi deve emettere la fattura può subappaltare la fatturazione ad un soggetto terzo o direttamente al cliente
- il contenuto della fattura è stato ridefinito
- è possibile gestire ed archiviare elettronicamente le fatture senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria, ma semplicemente dandone comunicazione alla stessa
- in caso di fatturazione elettronica i documenti vanno autenticati tramite la firma elettronica


b) GLI ALTRI ADEMPIMENTI IVA
Oltre all'obbligo di certificare le operazioni effettuate con l'emissione di fattura (o di scontrino o ricevuta fiscale), la normativa che disciplina l'imposta impone:
. la registrazione;
. la liquidazione e il versamento.

Le registrazioni obbligatorie
I documenti emessi per certificare le operazioni attive e quelli ricevuti a fronte delle spese sostenute devono essere annotati, con determinate modalità ed entro precisi termini, su appositi registri Iva.

Si tratta, in particolare, dei seguenti registri:
. fatture emesse, in cui vanno annotate, entro 15 giorni dalla data di emissione, le fatture immediate (le fatture differite si registrano, invece, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni);
. corrispettivi, cioè il registro che deve essere tenuto dai commercianti al minuto e dagli altri soggetti che certificano i corrispettivi con ricevute fiscali e scontrini fiscali. In esso va annotato, giornalmente, l'ammontare complessivo dei corrispettivi con l'indicazione distinta degli importi imponibili (Iva compresa), suddivisi per aliquota, degli importi non imponibili, degli importi esenti. Chi emette scontrini o ricevute può effettuare un'unica registrazione mensile entro il giorno 15 del mese successivo;
. acquisti, in cui si registrano le fatture ricevute dall'impresa per i beni ed i servizi acquistati. Il diritto di detrazione della relativa imposta deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il medesimo è sorto (data d'effettuazione dell'operazioneai fini Iva).
In presenza di specifiche fattispecie, sono inoltre previsti altri registri tra cui, si ricordano, quello degli omaggi e quello dei corrispettivi di emergenza. La liquidazione e il versamento
Con periodicità mensile o trimestrale, il contribuente deve procedere alla liquidazione ed al versamento dell'Iva eventualmente dovuta.

La liquidazione, di norma, avviene mensilmente. Tuttavia, alcuni contribuenti (con un determinato volume d'affari) possono scegliere la liquidazione trimestrale, pagando, in questo caso, un interesse dell'1% sull'Iva da versare.

Le operazioni di liquidazione periodica hanno lo scopo di determinare l'imposta di ciascun periodo (mensile o trimestrale) che si deve versare all'Erario o l'importo risultante a credito del contribuente.

In sostanza, la liquidazione consiste nel calcolo della differenza tra l'Iva sulle vendite di beni e servizi e l'Iva sugli acquisti di beni e servizi ammessa in detrazione, relativamente alle operazioni effettuate nel mese o nel trimestre precedente, a seconda che l'obbligo della liquidazione sia mensile o trimestrale.

La liquidazione mensile dell'imposta deve essere compiuta entro il giorno 16 per le operazioni registrate nel mese precedente, e contestualmente deve essere versata l'eventuale differenza a debito.

I contribuenti che optano per le liquidazioni trimestrali, eseguono invece le liquidazioni e versano
l'Iva dovuta entro le seguenti scadenze:
. 16 maggio, per il primo trimestre;
. 16 agosto, per il secondo trimestre;
. 16 novembre, per il terzo trimestre.
L'ultimo trimestre sarà liquidato con la dichiarazione annuale dell'Iva.
In tutti i casi, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo
successivo.
I versamenti dell'Iva vanno eseguiti utilizzando il modello "F24" (scaricabile dal sito internet dell'Agenzia).
Non è obbligatorio versare l'Iva a debito se l'ammontare dovuto non supera l'importo di 25,82 euro. In tal caso, il debito deve essere portato in avanti e computato nella liquidazione successiva.



 
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