QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI
Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale di favore, le agevolazioni consistono in:
a) riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista
una tassazione forfetaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo,
con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative
addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento
dell'imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti
per il versamento delle imposte sui redditi con il modello "F24" (indicando
il codice tributo 4025). Il reddito di lavoro
autonomo o d'impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non
concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef;
| ATTENZIONE L'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto). Per le imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato. |
b) semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l'esonero dai seguenti obblighi contabili:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva);
- liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva (in pratica, quelli previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100);
| ATTENZIONE Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l'Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l'obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali. |
c) non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto;
d) assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate (tutoraggio - vedi cap. VIII): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell'Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);
e) concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche (vedi anche cap. VIII): ai contribuenti che per usufruire dell'assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo di 309,87 euro. Durata e comunicazione dell'opzione
Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.
I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l'apposito modello (riportato in Appendice):
. in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;
. entro 30 giorni dall'inizio del periodo d'imposta (per i due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio).
La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all'Agenzia delle Entrate anche l'assistenza fiscale nell'adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di "Tutoraggio" - vedi capitolo VIII).
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE IMPRESE |
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| contribuenti ammessi | persone fisiche |
| imprese familiari | |
| vantaggi | tassazione ridotta |
| semplificazioni contabili | |
| richiesta e revoca | istanza all'Agenzia delle Entrate |
| decadenza | se si superano i limiti di compensi e/o ricavi |
Decadenza
L'unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:
. dal periodo d'imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell'agevolazione (vedi lettera d a pag. 29); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l'anno in cui si è verificato;
. a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.
| L'eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato. |