Lo sfratto dall'abitazione in affitto

30 luglio 2010
 
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Lo sfratto dall'abitazione in affitto


Se il proprietario sospetta o sa che l'inquilino non intende lasciare libero l'alloggio alla scadenza del contratto, può intimargli la "licenza per finita locazione".
Questa comunicazione rappresenta una sorta di procedura di sfratto preventiva, un atto formale che richiede l'assistenza di un avvocato: deve essere intimata prima della scadenza naturale del contratto attraverso una citazione in giudizio dell'inquilino. Nel caso se ne presenti il bisogno, questo provvedimento può dare il via all'esecuzione forzata per la liberazione dell'immobile. La procedura più diffusa
Nella maggior parte dei casi le controversie sulla mancata disponibilità dell'alloggio si verificano dopo la scadenza del contratto, quando l'inquilino non lascia libero l'immobile.
In questo caso al proprietario non resta che rivolgersi a un avvocato per citare in giudizio l'occupante abusivo del suo appartamento. Di fronte al giudice, l'inquilino può spiegare il suo comportamento (per esempio, può dire che vi sono stati errori o mancanze nella comunicazione della disdetta, che il proprietario non ha una reale necessità di riavere l'alloggio...). Se le ragioni dell'inquilino non sono considerate valide, il giudice fissa la data entro la quale l'alloggio deve essere restituito al proprietario
Può succedere che il contratto d'affitto venga prorogato anche di un anno, per dare tempo all'inquilino di cercarsi un'altra sistemazione. Allo scoccare della data decisa dal giudice, l'inquilino deve però lasciare l'alloggio: se non lo fa, il proprietario continua la procedura di esecuzione, fino al punto, se necessario, di chiedere l'intervento dell'ufficiale giudiziario. Le proroghe
Nella realtà i termini per l'esecutività degli sfratti sono continuamente prorogati.
Da settembre 2000 gli inquilini considerati socialmente più deboli possono chiedere una proroga da un minimo di 9 a un massimo di 18 mesi. In generale, a meno che l'inquilino non rientri nella categoria su menzionata, quest'ultimo ha la possibilità di chiedere, una sola volta, che sia spostato il termine per l'esecuzione dello sfratto al massimo di 6 mesi. Durante i periodi di proroga o di sospensione delle esecuzioni degli sfratti, l'inquilino deve pagare al proprietario una somma mensile pari al canone stabilito dal contratto, maggiorata annualmente secondo gli aggiornamenti dell'ISTAT. Tale cifra viene ulteriormente aumentata del 20%.
Inoltre, l'inquilino deve pagare le spese condominiali. Se l'inquilino non versa mensilmente ciò che per legge spetta al proprietario, lo sfratto diviene immediatamente esecutivo.


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